SEGNALAZIONI NORMATIVE
AMBIENTE – REGIONE LOMBARDIA – DISCARICHE PRESENTI PRIMA DELLA L.R. N. 94/1980 – DISCIPLINA
Tra le novità normative di maggiore interesse in questo ultimo periodo si segnala la disciplina introdotta in regione Lombardia in tema di discariche.
L’art. 15 della legge regionale 7 agosto 2020 n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) ha introdotto nella legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) il nuovo art. 17 ter, il quale si propone di dare una compiuta disciplina alle discariche entrate in funzione prima dell’emanazione della legge regionale 7 giugno 1980 n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti), quelle cessate, quelle in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa già cessata, oltre che le discariche abusive.
Con questa nuova disciplina si cerca di individuare le misure più idonee per garantire ed eventualmente gestire fenomeni di possibili contaminazioni derivanti dalla presenza di discariche autorizzate o comunque presenti nel territorio prima che l’attività di discarica trovasse una sistemazione attraverso la emanazione della già detta legge regionale n. 94 del 1980, per le quali la normativa emanata successivamente non poteva trovare compiuta applicazione.
Sotto questo profilo, di particolare interesse è il comma 3 del nuovo articolo 17 ter, laddove si chiarisce definitivamente che “I depositi anteriori al termine previsto per la denuncia di cui all’articolo 28, comma 1, della l.r. 94/1980 sono da considerarsi analoghi ai riporti, fatta salva la possibilità di assimilarli a discariche ante norma laddove la quantità o anche le caratteristiche dei rifiuti depositati siano tali da richiedere un intervento a tutela della salute e dell’ambiente”.
Si tratta di discariche avviate anteriormente al 1965 e presumibilmente già cessate, per le quali, in disparte l’ipotesi di “assimilazione” alle discariche ante-norma, la qualificazione come “riporti” consente di escludere per i materiali rinvenuti la applicazione della disciplina propria dei rifiuti.
La normativa dovrà trovare compiuta applicazione mercé l’emanazione di apposta delibera della Giunta Regionale, la quale, tra l’altro, dovrà definire gli indirizzi tecnico amministrativi ed i procedimenti per il coordinamento dell’azione amministrativa in proposito: occorre quindi attendere l’emanazione di detta deliberazione per comprendere appieno gli effetti della nuova normativa nella gestione dei fenomeni delle discariche e delle bonifiche, con particolare riferimento alla applicazione del c.d. “fattore di pressione”, introdotto dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, per l’apertura di nuove discariche o l’ampliamento delle preesistenti.
PRONUNCE GIUDIZIALI
Massime relative a alcune questioni seguite dello Studio, che non necessariamente comportano adesione agli orientamenti ivi espressi
SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RISCATTO DA PARTE DEI COMUNI DEGLI IMPIANTI DESTINATI A PUBBLICO SERVIZIO EX ART. 25 R.D. N. 2578 DEL 1925. LUCRO CESSANTE. NON SPETTA IN CASO DI PROROGHE TACITE O RINNOVI SENZA GARA.
Tribunale di Milano, Sez. I, sentenza 17.2.2025 n. 1360. Giudice Carnì.
Servizi pubblici locali. Riscatto degli impianti ex art. 25 R.D. n. 2578 del 1925. Lucro cessante. In caso di proroghe tacite o rinnovi senza gara. Non spetta.
Sono illegittimi sia le proroghe tacite sia i rinnovi senza gara degli affidamenti in corso relativi ai pubblici servizi. Ne deriva che ai fini della determinazione dell’indennizzo conseguente al riscatto dei relativi impianti, non può riconoscersi a Enel Sole una somma a titolo di lucro cessante, presupponendo la norma -laddove fa riferimento “al profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto”- un legittimo rapporto ancora in essere alla data di perfezionamento della procedura di riscatto.
QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 16, COMMA 1, LETT. B/, L.R. LOMBARDIA N. 26/2003 E DELL’ART. 208 D. LGS. N. 104/23 NELLA PARTE IN CUI SI ATTRIBUISCE ALLA PROVINCIA LA COMPENTENZA AD EMANARE L’AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. NON È RILEVANTE OVE NON SIA STATO PROPOSTO UNO SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE IN RELAZIONE AL QUALE ASSUMA RILEVANZA IL RIPARTO DI COMPETENZA.
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 25.10.2024 n. 847 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano.
Ambiente – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – Competenza della Provincia.
Il Comune ha proposto la questione di costituzionalità dell’art. 16, comma 1, lett. b/, L.R. Lombardia n. 26/2003 nella parte in cui attribuisce alla Provincia la competenza ad emanare l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell’ambiente (artt. 117, comma 2, lett. s/ Cost.), il quale invece ha attribuito tali funzioni alla Regione senza prevedere la possibilità di delega agli enti locali (art. 208 d.lgs. n. 152/2006), lamentando inoltre l’incostituzionalità dell’articolo 22 d.l. n. 104/2023 nella parte in cui pretende di fare salve retroattivamente “le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative…” di cui gli articoli 194, comma 6, lett. a/, 208, 242, 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152, degli enti locali di cui all’articolo 114 della Costituzione. La questione di costituzionalità difetta del requisito della rilevanza in quanto nel ricorso non è stato proposto alcun motivo in relazione alla quale assume rilievo la disciplina del riparto di competenza. La Giurisprudenza ha affermato che “l’illegittimità costituzionale di una norma che disciplina il quomodo dell’esercizio del potere legittima il giudice all’annullamento del provvedimento soltanto qualora il ricorrente abbia articolato uno specifico motivo relativo alla illegittimità costituzionale della norma o almeno qualora abbia utilizzato tale norma come parametro di legittimità dei motivi di ricorso, pur non rilevandone espressamente la costituzionalità” (Consiglio di Stato, sent. n. 4523/2023).
SANZIONE PECUNIARIA PER ABUSO IN ZONA VINCOLATA EX ART. 167 D. LGS. N. 42/2004. HA NATURA RIPRISTINATORIA E NON MERAMENTE AFFLITTIVA E, DI CONSEGUENZA, ALLA MEDESIMA NON SI APPLICA IL TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI CUI ALL’ART. 28 L. N. 689/81.
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 10.6.2024 n. 523 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo.
Tutela del paesaggio – Sanzione ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004 – Natura ripristinatoria e non meramente afflittiva – Mancata applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81.
Pur consapevole di un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004 andrebbe interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituirebbe una vera e propria sanzione amministrativa afflittiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 luglio 2006, n. 4690; 3 aprile 2003, n. 1729; sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7405; 12 novembre 2002, n. 6279) si ritiene tuttavia di aderire all’opposta interpretazione, propugnata dall’amministrazione resistente, e del resto nettamente maggioritaria, per cui la sanzione de qua ha natura ripristinatoria, escludendo pertanto l’applicazione del citato art. 28 l. 689/81 (cfr., T.A.R. Veneto 19 marzo 2024, n. 533 e giurisprudenza ivi richiamata; inoltre, la Corte Costituzionale, nell’esaminare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83 della L.R. Lombardia n. 12/05 -destinato a integrare la disciplina sanzionatoria di cui articolo 167- nella sentenza n. 19 del 19 febbraio 2024 si è espressamente riferita ad “una sanzione amministrativa pecuniaria di natura riparatoria”).
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE. DISCREZIONALITÀ DEL COMUNE. SINDACABILITÀ IN CASO DI TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.3.2024 n. 2534 – Pres. Franconiero, Est. Ponte.
Pianificazione urbanistica – Discrezionalità comunale – Limiti.
Le scelte di pianificazione del territorio sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità e costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti, sicché il sindacato giudiziale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando ad esso estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. II, 09/12/2020, n. 7821). Vi è travisamento della situazione di fatto nell’ipotesi in cui sia stato suddiviso un ambito di trasformazione senza adeguata considerazione sia della situazione proprietaria, sia -in particolare- del fatto che il comparto, già in precedenza assoggettato a precedente piano attuativo, è in parte attuato.
PROCEDURA DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI EX ART. 192, COMMA 3 D. LGS. N. 152/06. PROCEDIMENTO COMPLESSO NON COMPATIBILE CON LA PRESENZA DI UN TERMINE TASSATIVO. POSIZIONE DELL’AUTORE DELLA SEGNALAZIONE DELL’ABBANDONO DI RIFIUTI. NON È DIFFERENZIATA.
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza 20.11.2023 n. 845 – Pres. Massari, Est. Pedron.
Ambiente – Abbandono rifiuti – Procedura di rimozione ex art. 192 D. Lgs. n. 152/06 – Termine di conclusione del procedimento – Posizione del denunciante.
Il ricevimento di un esposto relativo all’abbandono di rifiuti vincola il Comune a procedere a verifiche sulla natura del materiale abbandonato ed ad attivare la procedura di rimozione ex articolo 192 comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Si tratta di un procedimento complesso che implica l’intervento di soggetti con competenze tecniche e specialistiche (arpa o privati qualificati), la ricerca degli autori dell’abbandono dei rifiuti e, nel caso delle strade vicinali, l’accertamento delle eventuali responsabilità dei frontisti. La gestione e il coordinamento di questi adempimenti non sono compatibili con la presenza di un termine tassativo per la conclusione del procedimento e non consentono di utilizzare per analogia gli ordinari termini procedimentali. L’autore della segnalazione sull’abbandono di rifiuti non ha un’aspettativa qualificata ad essere parte del procedimento complesso sopra descritto e tantomeno a scandirne la tempistica, in quanto la sua posizione non è differenziabile da quella del resto della collettività.
DISCIPLINA IN TEMA DI TUTELA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D. LGS. N. N. 42/04: NON OPERA ALCUNA DISTINZIONE TRA IL TIPO DI VOLUMI DA REALIZZARE (QUALI VOLUMI TECNICI O INTERRATI).
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 24.4.2023 n. 4123 – Pres. Castriota Scanderberg, Est. Altavista.
Tutela del paesaggio – Volumi tecnici o interrati.
Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004, e in particolare gli articoli 167 e 181 del medesimo, non fanno alcuna distinzione relativamente al tipo di volumi da realizzare, con la conseguenza che la giurisprudenza ritiene irrilevante sotto il profilo paesaggistico la distinzione tra volumi e volumi tecnici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2056; 19 settembre 2018, n. 5463), tra volumi interrati e fuori terra (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3289). Ai fini della tutela del paesaggio il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante la creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico o altro tipo di volume, interrato o meno (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 40).
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE. NATURA DI STRUMENTO STRAORDINARIO E NECESSITÀ DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, NONCHÉ DI UN TERMINE FINALE DI EFFICACIA
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 26.10.2022 n. 1028 – Pres. Est. Massari
Ordinanze contingibili ed urgenti – Natura di strumento straordinario – Adeguata istruttoria e motivazione: necessità. Presenza di un termine finale di efficacia: necessità.
L’ordinanza sindacale contingibile ed urgente è uno strumento giuridico straordinario, che come tale deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da una congrua motivazione e si caratterizza inoltre anche per la temporaneità degli effetti giuridici disposti, di tal che la medesima si palesa illegittima ove sia omesso il termine finale di efficacia.
SERVITÙ DI PASSAGGIO PUBBLICA. ACQUISTO PER DICATIO AD PATRIAM. NON NECESSITÀ DEL DECORSO DEL TERMINE PER L’USUCAPIONE.
Corte d’Appello di Brescia, Sez. II civile, sentenza 29.9.2022 n. 1139- Cons. Est. Aprile.
Costituzione di servitù di passaggio in esito a dicatio ad patriam – Non necessità della decorrenza del termine per l’usucapione – Sufficienza della messa a disposizione della collettività del bene, in via volontaria e continuativa.
Per la costituzione di una servitù di passaggio a favore della collettività in esito a dicatio ad patriam non è necessario il decorso del termine per l’usucapione, essendo sufficiente che l’utilizzo del bene da parte della collettività sia protratto per un ragionevole lasso di tempo e che la messa a disposizione della collettività del proprio bene da parte del privato avvenga con carattere di continuità e volontariamente (requisito deducibile pure per facta concludentia), restando al contrario irrilevanti i motivi per i quali detto comportamento sia stato tenuto.
LOCAZIONI TURISTICHE – REGOLAMENTO COMUNALE – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – PARCHEGGI – CONFORMITÀ IMPIANTI.
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza 3.6.2022 n. 548 – Pres. Massari, Est. Pedron.
Locazioni turistiche – Regolamento comunale – Eliminazione delle barriere architettoniche -Parcheggi – Costituiscono un motivo imperativo di interesse generale – Possono essere imposti ma non retroattivamente, a differenza della conformità degli impianti.
L’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche costituisce un motivo imperativo di interesse generale, ma non può essere imposto retroattivamente alle strutture ricettive già insediate, con effetti sostanzialmente espulsi. Relativamente a tali strutture, l’obiettivo può essere imposto solo quando vi siano interventi di ristrutturazione, come stabilito dall’articolo 1 del d.m. n. 236/1989. Per non disincentivare eccessivamente le ristrutturazioni, gli strumenti urbanistici possono prevedere bonus edificatori o altri strumenti perequativi. Nel frattempo, l’attività ricettiva può comunque proseguire. Per le nuove strutture ricettive, al contrario, eliminazione delle barriere architettoniche può costituire un requisito da soddisfare già al momento della presentazione della SCIA. Lo stesso vale per la dotazione di parcheggi pertinenziali. L’obbligo di adeguamento non può essere imposto alle strutture ricettive già insediate, se non in occasione della ristrutturazione, essendo per il resto ammissibili unicamente misure incentivanti. Le nuove strutture ricettive possono invece essere subordinate alla presenza dei parcheggi, ma anche in questo caso dovranno essere presi in esame eventuali soluzioni alternative, che consentono di raggiungere i risultati sostanzialmente equivalenti, come ad esempio la locazione di spazi di sosta in altre zone del territorio comunale e l’organizzazione di servizi trasporto ambientalmente compatibili. Deve comunque sussistere un rapporto univoco di pertinenzialità tra i parcheggi così reperiti e le singole unità abitative adibite a case e appartamenti per vacanze. Poiché l’attività ricettiva deve svolgersi in ogni momento in condizioni di funzionalità e sicurezza, è corretto non solo chiedere una verifica della conformità degli impianti alla data di presentazione della SCIA ma anche imporre la successiva verifica dopo un certo periodo, quando l’attività è già in corso. Un simile adempimento ristabilisce l’equilibrio rispetto al disincentivo alle ristrutturazioni, implicito nel fatto che la ristrutturazione si accompagnano gli obblighi di eliminazione delle barriere architettoniche di adeguamento dei parcheggi pertinenziali.
LEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA COMUNALE CHE, PER L’ESERCIZIO DELLE LOCAZIONI TURISTICHE DI IMMOBILI RESIDENZIALI, IMPONE IL RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PARCHEGGI PERTINENZIALI E AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. II, ORDINANZA 26.7.2021 N. 234 – PRES. MASSARI, EST. PEDRON.
Locazioni turistiche di immobili residenziali (e case appartamenti vacanze) – Regolamentazione comunale che impone la previa presentazione di S.C.I.A. attestante il rispetto delle disposizioni in tema di abbattimento barriere architettoniche, parcheggi pertinenziali e agibilità degli edifici per le nuove attività: legittimità – Retroattività: illegittimità (ad esclusione del certificato di agibilità).
E’ legittima la regolamentazione comunale che, in relazione alle locazioni turistiche di immobili residenziali, richiede (in ragione di un appartamento ogni tre locati) la previa presentazione di S.C.I.A. attestante il rispetto delle disposizioni in tema di abbattimento barriere architettoniche, parcheggi pertinenziali e agibilità degli edifici.
Ciò in quanti i predetti interessi costituiscono motivi imperativo di interesse generale (cfr. C.G.U.E. 22.9.2020, in C-724-18 e C-727-18, Cali Apartments).
Tale normativa non può peraltro essere retroattiva, con l’eccezione del certificato di agibilità, di cui può essere richiesta anche la successiva verifica dopo un certo periodo.
QUANDO LA SOPRINTENDENZA SI SIA ESPRESSA IN SEDE DI PIANIFICAZIONE GENERALE, IN ORDINE AI PROFILI PAESAGGISTICI DI COMPETENZA, SUL POSITIVO INSERIMENTO DI UN DETERMINATO AMBITO DI TRASFORMAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI VAS OVVERO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS, NON PUÒ SUCCESSIVAMENTE RISERVARSI L’ESERCIZIO DEL MEDESIMO POTERE IN SEDE DI ESAME DEL RELATIVO PIANO ATTUATIVO.
T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. II, SENTENZA 12.02.2021 N. 150 – PRES. MASSARI. EST. PEDRON
“L’art. 16, comma 3, della legge 1150/1942 prevede che sui piani particolareggiati riguardanti zone sottoposte a vincolo paesistico sia acquisito il parere della Soprintendenza. (…) Tuttavia, è necessario inserire il contributo della Soprintendenza nel mutato quadro regolatorio della pianificazione urbanistica. Il passaggio dalla pianificazione generale a quella di dettaglio è infatti accompagnato da nuovi strumenti di controllo dell’utilizzazione del territorio (VIA, VAS, VIC) all’interno dei quali trova posto anche la valutazione degli interessi pubblici di natura paesistica. Alla Soprintendenza è richiesto un pronunciamento con un grado di dettaglio corrispondente alla scala della previsione urbanistica oggetto di esame. A questo proposito, occorre sottolineare che, secondo la più recente tecnica di redazione dei piani urbanistici, sono inserite nello strumento urbanistico generale, ossia nel PGT, anche le schede dei piani attuativi, talvolta con previsioni estremamente puntuali. Quando si pronuncia sui progetti di variante al PGT, la Soprintendenza deve quindi rendere un parere esteso all’intero contenuto delle innovazioni, valutando anche le specifiche previsioni sui diritti edificatori, senza riservare l’esercizio del medesimo potere per il successivo esame dei piani attuativi e dei titoli edilizi!.”
AMMISSIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA ANCHE IN CASO DI REALIZZAZIONE DI VOLUMI, QUALORA I MEDESIMI SIANO TOLLERABILI DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 4.1.2021 n. 5 – Pres. Massari, Est. Pedron.
Bellezze naturali – Vincolo paesaggistico – Autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Esclusione in caso l’abuso comporti creazione di volume. Valutazione in concreto dell’impatto paesaggistico del volume da sanare. Necessità.
E’ vero che non sono sanabili gli interventi realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico da cui derivi la formazione di volume o superficie utile, ma un giudizio negativo presuppone necessariamente alcuni passaggi preliminari, in quanto occorre anzitutto definire le nuove opere come volumi o superfici, poi qualificare questi volumi o superfici come rilevanti ai sensi dell’art. 167 comma 4-a del Dlgs. 42/2004, e infine stabilire se nel quadro paesistico tutelato l’aggiunta di nuovi volumi o superfici possa risultare tollerabile.
APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI EDIFICARE A DISTANZA MINORE DI DIECI METRI DALLE ACQUE PUBBLICHE PREVISTO DALL’ART. 96, LETT. F/ R.D. N. 523/1904 ANCHE AI LAGHI REGOLATI ALL’INCILE. VENIR MENO DEL PREDETTO DIVIETO IN CASO DI DIMOSTRAZIONE DI NON INONDABILITÀ
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 17.12.2020 n. 129 – Pres. Napoletano, Est. Buricelli.
Acque pubbliche e private – Divieto di realizzazione di fabbriche a distanza inferiore a dieci metri – Laghi regolati all’incile.
Per giurisprudenza costante, il divieto di edificazione di fabbriche a distanza inferiore a dieci metri dalle acque pubbliche di cui all’art. 96 lett. f/ R.D. n. 523 del 1904, previsto al fine di assicurare il libero deflusso delle acque, ha carattere assoluto, previsto per tutte le acque pubbliche, comprese quindi quelle dei laghi regolati all’incile.
La giurisprudenza è nel senso che tale divieto viene peraltro meno qualora sia concretamente dimostrata la impossibilità stessa di inondazione (Cass. sez. un. 12271 del 2004; Cass. sez. un. 5644 del 1979; Cass. sez. un. 807 del 1978).
L’ILLEGITTIMITÀ DELL’OCCUPAZIONE SINE TITULO DA PARTE DELLA P.A. DI UN BENE IMMOBILE PUÒ VENIRE MENO SOLO NELLE FORME TIPICHE PREVISTE DALL’ORDINAMENTO. NECESSITÀ DI NON OPERARE NESSUN GENERE DI RIDUZIONE NEL CALCOLO DELL’INDENNIZZO DA CORRISPONDERE AL PRIVATO IN CASO DI ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA P.A. EX ART. 42-BIS D.P.R. N. 327/01.
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 14.12.2020 n. 8005 – Pres. Cirillo – Est. Manzione.
Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Indennizzo in caso di acquisizione del bene da parte della P.A. ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/01 – Applicazione di riduzioni nel calcolo: inammissibilità – Prescrizione.
A fronte della natura permanente dell’illecito consistito nell’occupazione sine titulo di un immobile dalla P.A., sia ab origine, sia in conseguenza della perdita di efficacia degli atti in precedenza adottati, è innanzi tutto necessario riattribuire certezza ai rapporti giuridici facendo cessare tale permanenza. Ciò può avvenire soltanto, come pure da tempo affermato dalla giurisprudenza, ove vi sia stata la restituzione del fondo al legittimo proprietario, ovvero sia intervenuto un accordo transattivo con effetti traslativi, ovvero sia maturata l’usucapione a condizioni ben specificate, ovvero infine sia stato adottato il provvedimento previsto dall’art. 42 bis del TU espropri.
Nella determinazione dell’indennizzo per occupazione senza titolo ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/01 è necessario non operare riduzione alcuna di sorta, in quanto prassi volte a mitigare le conseguenze sull’erario dei procedimenti di esproprio sono oramai incompatibili con le esigenze di effettività del ristoro ampiamente affermate dalla giurisprudenza C.E.D.U. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 25.3.2020 n. 2081 per un riepilogo della giurisprudenza comunitaria e costituzionale).
Il termine di prescrizione dell’indennità riprende a decorrere de die in die per tutto il periodo dell’illegittima occupazione, in quanto il danno derivante dalla stessa ha carattere permanente (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 2/2016; Cassazione, Sez. Un., n. 3730/2017).
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza 4.12.2020 n. 852 – Pres. Gabricci, Est. Limongelli.
Edilizia ed Urbanistica – Qualificazione degli interventi edilizi – Divieto di frazionamento degli interventi edilizi.
Corrisponde a consolidati principi giurisprudenziali che, al fine di valutare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo; pertanto i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati in maniera “frazionata” e al contrario debbono essere vagliati in un quadro di insieme e non segmentato, solo così potendosi comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l’effettiva portata dell’operazione, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 8.5.2019 n. 1033; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 10.3.2020 n. 1100; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 17.9.2020 n. 1168 (resa con riferimento ad un intervento edilizio, qualificato nella domanda di pdc del privato in parte di manutenzione straordinaria, in parte di ristrutturazione ed in parte di ampliamento).
SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI CON CONVENZIONI SOGGETTE A PROROGA TACITA: MANCATA SPETTANZA DEL LUCRO CESSANTE IN CASO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI
Tribunale di Brescia, Sez. I civile, sentenze 1.12.2020 n. 2485, 1.12.2020 n. 2486, 11.12.2020 n. 2502 – G.U. Sampaolesi.
Servizi pubblici – Riscatto dei relativi impianti – Determinazione della cd. equa indennità – Servizi affidati con convenzioni soggette a proroga tacita – Non spettanza del lucro cessante.
In ipotesi di riscatto degli impianti relativi ad un pubblico servizio, nulla può essere liquidato a titolo di lucro cessante ex art. 24, comma IV, lett. c/ R.D. n. 2578 del 1925 nell’ipotesi in cui il servizio sia stato affidato sulla scorta di una convenzione soggetta a rinnovo tacito, dal momento che in tal caso non risulta in essere alcun valido rapporto contrattuale tra le parti che giustifichi l’esistenza di un credito fino alla sua scadenza naturale.
Gli artt. 6 L. n. 537/93 e 44 L. n. 724/94 hanno infatti vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni e previsto la nullità di quelli stipulati in violazione del predetto divieto.
LA COMPRAVENDITA DI UN BENE IMMOBILE INQUINATO NON COMPORTA LA VENDITA DI ALIUD PRO ALIO, MA DI COSA VIZIATA EX ART. 1490 COD. CIV.
Tribunale di Brescia, Sez. I civile, sentenza 12.5.2020 n. 887 – G.U. Arrigoni.
Bonifiche inquinamento – compravendita – vendita di aliud pro alio – vendita di cosa viziata.
La compravendita di un bene immobile inquinato, anche laddove le opere di bonifica richiedano costi elevati tali da rendere i medesimi antieconomici, non comportano vendita di aliud pro alio, ma vendita di bene viziato ex art. 1490 cod. civ.
In caso di compravendita di un bene inquinato non può infatti dirsi che la cosa compravenduta appartenga ad un genere del tutto diverso e non in grado di assolvere la funzione tenuta presente dalle parti al momento della stipula.

